Ricorsi
È possibile contestare una sanzione presentando ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica.
È possibile contestare una sanzione presentando ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica. La presentazione del ricorso comporta la rinuncia al pagamento della sanzione in misura ridotta, come previsto dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.
Il termine di 60 giorni decorre in base all’età della persona sanzionata:
- per le persone maggiorenni, il termine decorre dalla data della violazione e dell’accertamento (che vale come notifica);
- per le persone minorenni, il termine decorre dalla data di ricevimento della notifica al domicilio dei genitori o dei tutori legali.
Modalità di presentazione del ricorso
Il ricorso può essere presentato:
- inviando una PEC all'indirizzo protocollo@cert.tplfvg.it oppure all'indirizzo PEC dell’azienda consorziata che ha emesso la sanzione;
- consegnando a mano uno scritto difensivo presso gli uffici competenti dell’azienda consorziata che ha emesso la sanzione;
- inviando uno scritto difensivo con raccomandata A/R all’azienda consorziata che ha emesso la sanzione;
- compilando il form disponibile in questa pagina.
Il ricorso, indipendentemente dal canale attraverso il quale viene presentato, deve contenere:
- i dati della sanzione contestata (numero e data del verbale);
- una fotocopia del documento d’identità del ricorrente, se maggiorenne;
- una fotocopia del documento d’identità del tutore o genitore, se la persona sanzionata è minorenne.
Il ricorso può essere presentato:
- direttamente dalla persona sanzionata, se maggiorenne;
- da un genitore o tutore legale, se la persona sanzionata è minorenne;
- da un’associazione in rappresentanza della persona sanzionata (per esempio, nel caso di enti di accoglienza);
- da un legale o da un altro rappresentante autorizzato della persona sanzionata.
Non bisogna effettuare il pagamento della sanzione fintantoché non venga comunicato l’esito del ricorso. Non è mai consentito presentare ricorso dopo aver effettuato il pagamento di una sanzione.
Valutazione e istruttoria del ricorso
Nel corso dell’istruttoria, Tpl Fvg e le aziende consorziate procedono a tutte le verifiche necessarie per ricostruire l’evento segnalato. Tra gli elementi analizzati ci sono:
- gli orari di convalida;
- i tracciati satellitari dei mezzi;
- i dati rilevati dai dispositivi contapasseggeri;
- gli orari dei controlli;
- i verbali redatti dagli agenti verificatori;
- le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza a bordo;
- le registrazioni delle bodycam in dotazione al personale di verifica.
La presentazione di un ricorso comporta la responsabilità di fornire informazioni veritiere.
Prima di procedere con un ricorso, è opportuno verificare che esistano motivazioni oggettive e documentabili a sostegno della contestazione. La perdita del titolo di viaggio o la mancata convalida per dimenticanza, per esempio, non costituiscono di norma motivi sufficienti per l’accoglimento del ricorso.
La convalida effettuata alla vista o in presenza degli agenti verificatori, oppure pochi istanti prima dell’inizio del controllo, comporta la conferma della sanzione.
Esito del ricorso
Al termine delle verifiche, Tpl Fvg o l’azienda consorziata che ha emesso il verbale potranno:
- confermare la sanzione;
- ridurne l’importo;
- annullare il verbale.
In caso di rigetto, potrà essere richiesto il pagamento della sanzione nella misura massima di 210,00 euro, oltre al costo del biglietto e alle eventuali spese di procedimento.
In caso di recidiva (stessa violazione commessa due volte nell’anno solare), ai sensi del comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, si applica la sanzione aumentata della metà, pari cioè a 315 euro più il costo del biglietto e le spese amministrative e di procedimento.
Ai ricorsi viene dato un riscontro scritto entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione.
Gli uffici sanzioni delle aziende consorziate
I pulsanti qui sotto permettono di accedere direttamente alle pagine web dell’ufficio sanzioni di ciascuna azienda consorziata di Tpl Fvg oppure, se non disponibile, alla home page del sito internet aziendale.