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Ricorsi e contestazioni

Termini e modalità per contestare una sanzione.

È possibile contestare una sanzione presentando ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica. La presentazione del ricorso comporta la rinuncia al pagamento della sanzione in misura ridotta, come previsto dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. Il termine di 60 giorni decorre:

  • per le persone maggiorenni, dalla data della violazione riportata sul verbale (che vale come notifica);
  • per le persone minorenni, dalla data di ricevimento della notifica al domicilio dei genitori o dei tutori legali.

Modalità di presentazione del ricorso

Il ricorso può essere presentato:

Il ricorso, indipendentemente dal canale attraverso il quale viene presentato, deve contenere:

  • i dati della sanzione contestata (numero e data del verbale);
  • una fotocopia del documento d’identità del ricorrente, se maggiorenne;
  • una fotocopia del documento d’identità del genitore o del tutore legale, se la persona sanzionata è minorenne.

Il ricorso può essere presentato:

  • direttamente dalla persona sanzionata, se maggiorenne;
  • da un genitore o da un tutore legale, se la persona sanzionata è minorenne;
  • da un’associazione in rappresentanza della persona sanzionata (per esempio, un ente di accoglienza);
  • da un consulente legale o da un altro rappresentante formalmente incaricato dalla persona sanzionata.

Non è mai consentito presentare ricorso dopo aver effettuato il pagamento della sanzione. Il pagamento, inoltre, non deve essere eseguito fintantoché non venga comunicato l’esito del ricorso, in quanto l’importo versato non è in nessun caso rimborsabile.

Valutazione e istruttoria del ricorso

Nel corso dell’istruttoria, Tpl Fvg e le aziende consorziate procedono a tutte le verifiche necessarie per ricostruire quanto successo (orari di convalida, tracciati satellitari dei mezzi, dispositivi contapasseggeri, orari dei controlli).

Prima di procedere con un ricorso, è opportuno verificare che ci siano motivazioni oggettive e documentabili a sostegno della contestazione. La perdita del titolo di viaggio o la mancata convalida per dimenticanza, per esempio, non costituiscono di norma motivi sufficienti per l’accoglimento del ricorso.

Se la convalida del biglietto è stata effettuata alla vista degli agenti verificatori, o pochi istanti prima del controllo, la sanzione viene sempre confermata.

Esito del ricorso

Al termine delle verifiche, Tpl Fvg o l’azienda consorziata che ha emesso il verbale potranno:

  • confermare la sanzione;
  • ridurne l’importo;
  • annullare il verbale.

Se il ricorso viene respinto, potrà essere richiesto il pagamento della sanzione nella misura massima di 210,00 euro, oltre al costo del biglietto e alle eventuali spese di procedimento.

In caso di recidiva (stessa violazione commessa due volte nell’anno solare), ai sensi del comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, si applica una sanzione aumentata della metà, pari a 315,00 euro, oltre al costo del biglietto e alle spese amministrative e di procedimento.

Ai ricorsi viene dato riscontro scritto entro 30 giorni.

Approfondimenti

Per maggiori informazioni sono disponibili le seguenti pagine: