Norme sul possesso e sul controllo dei titoli di viaggio

Tutte le persone che utilizzano il servizio devono essere munite di un valido titolo di viaggio.

L’utilizzo del trasporto pubblico locale è disciplinato da normative nazionali e regionali che impongono precisi obblighi a carico dei viaggiatori. Ai sensi dell’articolo 48 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), chi usufruisce dei servizi di trasporto pubblico locale deve:

  • essere munito di un valido titolo di viaggio;
  • convalidarlo, qualora previsto, non appena si sale a bordo;
  • conservarlo per l’intera durata del percorso;
  • esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

La legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, all’articolo 35, prevede che l’uso dei servizi di trasporto pubblico senza titolo di viaggio comporti, oltre al pagamento del biglietto calcolato fra i capolinea di origine e destinazione, l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 50 euro a un massimo di 210 euro, con la possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Tpl Fvg verifica le violazioni di propria competenza attraverso le aziende consorziate, che operano tramite agenti accertatori espressamente incaricati e muniti di documento di riconoscimento. Gli agenti sono pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni e sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (compresi quelli necessari per l’identificazione del trasgressore, anche accompagnandolo a terra e richiedendo l’intervento delle forze di polizia).

Assistenza e prevenzione

Oltre alla funzione sanzionatoria, gli agenti accertatori svolgono un’attività di assistenza a bordo e di prevenzione dei comportamenti illeciti. I controlli si svolgono durante l’intero arco della giornata, da parte di personale in divisa e in borghese, con particolare attenzione agli orari e alle direttrici dov'è maggiore il rischio di elusione tariffaria.

Tutte le persone a bordo sono tenute a esibire, su richiesta, un titolo di viaggio valido e il tesserino identificativo di Tpl Fvg, oppure, in alternativa, un documento d’identità. I controlli possono avvenire sia a bordo sia a terra, in fase di salita o discesa, presso fermate e capolinea.

Oltre al controllo dei titoli, gli agenti verificano anche il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di viaggio di Tpl Fvg. Il mancato rispetto di tali norme comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 20 euro a un massimo di 108 euro, ai sensi della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23. Il regolamento di viaggio di Tpl Fvg è disponibile qui.