Importo delle sanzioni

Per le violazioni riguardanti i titoli di viaggio si applica una sanzione amministrativa di 70,00 euro.

L'articolo 35 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 stabilisce che l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico senza un valido titolo di viaggio comporta, oltre al pagamento del biglietto calcolato tra i capolinea di origine e destinazione, l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 50,00 e 210,00 euro, con possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Il mancato rispetto di altre disposizioni contenute nel regolamento di viaggio di Tpl Fvg - diverse dalle violazioni relative ai titoli di viaggio - comporta invece l’applicazione di una sanzione amministrativa da 20,00 euro a 108,00 euro, sempre ai sensi della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23. Il regolamento di viaggio di Tpl Fvg è disponibile qui.

Di seguito è indicato l'importo delle sanzioni applicato dalle aziende consorziate di Tpl Fvg.

Per tutte le violazioni riguardanti il possesso e l’uso dei titoli di viaggio si applica una sanzione amministrativa in misura ridotta pari a 70,00 euro, a cui si aggiunge:

  • il costo del biglietto ordinario calcolato tra il capolinea di origine e quello di destinazione;
  • le eventuali spese amministrative e di procedimento.

Per beneficiare della misura ridotta (pari a un terzo dell’importo massimo previsto dalla legge), il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica della sanzione. La decorrenza dei 60 giorni è diversa in base all’età della persona sanzionata:

  • per le persone maggiorenni il termine decorre dalla data della violazione e dell’accertamento, che vale come notifica;
  • per le persone minorenni il termine decorre dalla data di ricevimento della notifica al domicilio dei genitori o dei tutori del trasgressore.

Se il pagamento avviene oltre il sessantesimo giorno, la sanzione è dovuta in misura intera, pari a 210,00 euro più il costo del biglietto e le spese amministrative e di procedimento.

In caso di recidiva (stessa violazione commessa due volte nell’anno solare), ai sensi del comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, si applica la sanzione aumentata della metà, pari cioè a 315,00 euro più il costo del biglietto e le spese amministrative e di procedimento.

Violazioni riguardanti il possesso e l’uso dei titoli di viaggio Importo applicato

Misura ridotta

70,00 euro + il costo del biglietto e le eventuali spese amministrative e di procedimento

Misura intera

210,00 euro + il costo del biglietto e le eventuali spese amministrative e di procedimento

Recidiva

315,00 euro + il costo del biglietto e le eventuali spese amministrative e di procedimento

Per le violazioni generiche delle disposizioni contenute nel regolamento di viaggio - diverse dalle violazioni relative ai titoli di viaggio - si applica una sanzione di 108,00 euro.

Anche in questo caso è possibile il pagamento della sanzione in misura ridotta (36,00 euro) se effettuato:

  • entro 60 giorni dalla data dell’accertamento, per le persone maggiorenni;
  • entro 60 giorni dal ricevimento della notifica al domicilio dei genitori o dei tutori del trasgressore.
Violazioni generiche delle disposizioni contenute nel regolamento di viaggio Importo applicato

Misura ridotta

36,00 euro + le eventuali spese amministrative e di procedimento

Misura intera

108,00 euro + le eventuali spese amministrative e di procedimento

Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, i viaggiatori sprovvisti di abbonamento al momento del controllo, anche quando questi non siano in grado di esibirlo per cause temporanee (come, per esempio, il cellulare scarico), possono regolarizzare la propria posizione entro cinque giorni solari dall'accertamento. Per farlo, occorre presentarsi presso uno sportello o una biglietteria aziendale con un abbonamento valido acquistato in data e orario antecedenti all’accertamento. In questi casi, è prevista una sanzione amministrativa pari a 5,00 euro.

Se l’abbonamento viene esibito oltre il termine di cinque giorni o non viene esibito affatto, si applica la sanzione ordinaria per mancato possesso del titolo di viaggio.

Abbonamento dimenticato o momentaneamente non disponibile al momento del controllo Importo applicato

Sanzione applicata se si presenta entro 5 giorni solari un abbonamento valido acquistato in data e orario antecedenti all’accertamento

5,00 euro