Importo delle sanzioni
Misura intera, misura ridotta e recidiva.
L’accertata mancanza di un titolo di viaggio comporta:
- il pagamento del biglietto calcolato fra il capolinea di origine e quello di destinazione;
- l’applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, fino a un massimo di 210,00 euro.
Il mancato rispetto di altre disposizioni contenute nel regolamento di Tpl Fvg, diverse da quelle relative ai titoli di viaggio, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da 20,00 a 108,00 euro, ai sensi della medesima legge regionale. Il regolamento di viaggio di Tpl Fvg è disponibile qui.
Di seguito sono indicati gli importi delle sanzioni suddivisi per tipologia.
Per le violazioni riguardanti il possesso e l’uso dei titoli di viaggio si applica una sanzione amministrativa in misura ridotta di 70,00 euro, a cui si aggiunge il costo del biglietto calcolato tra il capolinea di origine e quello di destinazione.
La misura ridotta corrisponde a un terzo dell’importo massimo stabilito dalla legge (210,00 euro).
Pagamento in misura ridotta
Per beneficiare della misura ridotta, il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica della sanzione.
Il termine di 60 giorni decorre:
- per le persone maggiorenni, dalla data della violazione e dell’accertamento (che vale come notifica);
- per le persone minorenni, dalla data di ricevimento della notifica presso il domicilio dei genitori o dei tutori.
Se il pagamento avviene oltre il sessantesimo giorno, la sanzione è dovuta in misura intera (210,00 euro), oltre al costo del biglietto e alle spese amministrative e di procedimento.
Recidiva
In caso di recidiva, ossia quando la stessa violazione viene commessa due volte nell’anno solare, si applica una sanzione aumentata della metà, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23. L’importo può quindi arrivare a 315,00 euro, più il costo del biglietto e le spese amministrative e di procedimento.
Violazioni riguardanti i titoli di viaggio
| Importo della sanzione | |
|---|---|
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Misura ridotta |
70,00 euro |
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Misura intera |
210,00 euro |
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Recidiva (misura ridotta) |
105,00 euro |
|
Recidiva (misura intera) |
315,00 euro |
Per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento di Tpl Fvg, diverse da quelle relative ai titoli di viaggio, si applica una sanzione amministrativa di 108,00 euro.
Come per le sanzioni sui titoli di viaggio, è ammesso il pagamento in misura ridotta (36,00 euro). Per beneficiare della misura ridotta, il pagamento deve avvenire:
- entro 60 giorni dalla data dell’accertamento, per le persone maggiorenni;
- entro 60 giorni dalla data di notifica presso il domicilio dei genitori o dei tutori per le persone minorenni.
Violazioni generiche del regolamento di viaggio
| Importo della sanzione | |
|---|---|
|
Misura ridotta |
36,00 euro |
|
Misura intera |
108,00 euro |
Ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, la persona che al momento del controllo non è in grado di esibire l’abbonamento può regolarizzare la propria posizione entro cinque giorni solari dalla data dell’accertamento.
La regolarizzazione è possibile anche quando l’abbonamento è in formato elettronico ma non può essere mostrato al momento del controllo, per esempio a causa della batteria scarica del cellulare o di un malfunzionamento del dispositivo.
Per regolarizzare la posizione occorre presentarsi entro cinque giorni presso gli sportelli indicati di seguito, esibendo un abbonamento valido acquistato in data e orario antecedenti all’accertamento. In questo caso si applica una sanzione amministrativa di 5,00 euro.
Per le sanzioni emesse da Trieste Trasporti l’abbonamento può essere presentato presso gli sportelli dello Studio Cogefin in via XXX Ottobre 4 a Trieste oppure presso la biglietteria di Trieste Trasporti in via dei Lavoratori 2 a Trieste. Per le sanzioni emesse da ATAP Pordenone, APT Gorizia e Arriva Udine occorre rivolgersi alle rispettive biglietterie CORE.
Se l’abbonamento viene esibito oltre il termine di cinque giorni, oppure non viene esibito, si applica la sanzione ordinaria prevista per il mancato possesso del titolo di viaggio.
Abbonamento non disponibile al momento del controllo
| Importo della sanzione | |
|---|---|
|
Sanzione applicata se si presenta entro 5 giorni solari un abbonamento valido acquistato in data e orario antecedenti all’accertamento |
5,00 euro |
Approfondimenti
Per maggiori informazioni sono disponibili le seguenti pagine:
- le norme sui titoli di viaggio e sui controlli;
- funzioni e responsabilità degli agenti verificatori;
- come si svolgono i controlli;
- le tipologie di violazioni;
- come pagare una sanzione;
- come contestare una sanzione (ricorsi).