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Sanzioni e controlli

Norme, verifiche e regime sanzionatorio.

L’utilizzo del trasporto pubblico locale è disciplinato da norme nazionali e regionali che impongono precisi obblighi a carico dei viaggiatori. Ai sensi dell’articolo 48 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), chi usufruisce dei servizi di trasporto pubblico locale deve:

  • essere munito di un titolo di viaggio in corso di validità;
  • convalidarlo, qualora previsto, non appena si sale a bordo;
  • conservarlo per l’intera durata del viaggio fino alla fermata o al capolinea di destinazione (i controlli possono avvenire anche a terra);
  • esibirlo su richiesta degli agenti verificatori.

L’accertata mancanza di un titolo di viaggio valido comporta:

  • il pagamento del biglietto calcolato fra il capolinea di origine e quello di destinazione;
  • l’applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, fino a un massimo di 210,00 euro.

Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica, è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Approfondimenti

Per maggiori informazioni sono disponibili le seguenti pagine: