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Controlli e sanzioni

Sì. Gli agenti verificatori sono pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni e sono abilitati a effettuare tutte le attività previste dall’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, numero 689, compresi gli accertamenti necessari per identificare il trasgressore.

Se la persona controllata rifiuta di comunicare le proprie generalità o di esibire un documento, gli agenti possono richiedere l’intervento delle forze di polizia o della polizia locale per procedere alla sua identificazione.

Fornire generalità false agli agenti verificatori o alle forze di polizia è un reato penalmente perseguibile.

Ai sensi del decreto legge 24 aprile 2017, numero 50 (convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, numero 96), le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti a bordo degli autobus possono essere utilizzate come mezzo di prova ai fini del contrasto all’evasione tariffaria.

Sì. Svolgono le stesse funzioni e hanno gli stessi poteri.

Ai sensi della legge regionale 20 agosto 2007, numero 23, e del decreto legge 24 aprile 2017, numero 50, al fine di assicurare maggiori livelli di sicurezza e un più efficace contrasto all’evasione tariffaria, Tpl Fvg e le aziende consorziate possono affidare, in determinate fasce orarie, giornate o periodi dell’anno, le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni anche a guardie giurate e ad altri soggetti non appartenenti agli organici aziendali.

Tpl Fvg e le aziende consorziate mantengono in ogni caso la responsabilità del corretto svolgimento delle attività di verifica.

Sì. I controlli possono avvenire sia a bordo degli autobus sia a terra, in prossimità di fermate e capolinea. Il titolo di viaggio deve essere conservato per l’intera durata del viaggio, anche dopo la discesa, fino a quando non si lascia l’area di fermata.

In caso di contestazione, Tpl Fvg e le aziende consorziate effettuano tutte le verifiche necessarie per ricostruire quanto successo, analizzando gli orari di convalida, i tracciati satellitari dei mezzi, i dati dei dispositivi contapasseggeri, gli orari dei controlli.

Prima di presentare ricorso, è opportuno verificare che esistano motivazioni oggettive e documentabili a supporto della richiesta.

Se la convalida o l’acquisto del biglietto avvengono alla vista degli agenti verificatori, o pochi istanti prima del controllo, la sanzione viene sempre confermata.

L’orario indicato sul verbale può risultare successivo a quello della convalida o dell’acquisto perché la redazione del verbale richiede alcuni minuti: se tra l’orario di convalida o acquisto e quello del verbale intercorrono 5 o 6 minuti, significa che la convalida o l’acquisto sono avvenuti in presenza o alla vista degli agenti verificatori. In questi casi la sanzione viene confermata.

Il ricorso può essere presentato:

  • compilando il modulo disponibile sul sito di Tpl Fvg nella sezione Servizio Clienti;
  • consegnando a mano uno scritto difensivo presso gli uffici competenti dell’azienda consorziata che ha emesso la sanzione;
  • inviando uno scritto difensivo con raccomandata A/R all’azienda consorziata che ha emesso la sanzione.

Il ricorso può essere presentato:

  • direttamente dalla persona sanzionata, se maggiorenne;
  • da un genitore o da un tutore legale, se la persona sanzionata è minorenne;
  • da un’associazione in rappresentanza della persona sanzionata (per esempio un ente di accoglienza);
  • da un consulente legale o da un altro rappresentante formalmente incaricato dalla persona sanzionata.

No. Non è mai consentito presentare ricorso dopo aver effettuato il pagamento della sanzione.

Il pagamento, inoltre, non deve essere eseguito fintantoché non venga comunicato l’esito del ricorso, in quanto l’importo versato non è in nessun caso rimborsabile.