Le violazioni
È sempre sanzionabile la convalida effettuata dopo l’inizio dei controlli o alla vista degli agenti verificatori.
Ci sono due categorie di violazioni soggette a sanzioni amministrative:
- le violazioni relative al possesso e all’uso dei titoli di viaggio;
- le violazioni delle norme previste dal regolamento di viaggio di Tpl Fvg.
Possono inoltre applicarsi sanzioni più gravi qualora altre disposizioni normative lo prevedano. Per esempio, la falsificazione o l’uso di titoli di viaggio contraffatti può costituire reato penale.
La legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, all’articolo 35, prevede che l’uso dei servizi di trasporto pubblico senza titolo di viaggio comporti, oltre al pagamento del biglietto calcolato fra i capolinea di origine e destinazione, anche l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 210,00 euro, con la possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.
Gli importi delle sanzioni applicate dalle aziende consorziate di Tpl Fvg sono indicati qui.
Sono comportamenti sanzionabili (l'elenco deve ritenersi indicativo e non esaustivo):
- mancato possesso del titolo di viaggio;
- mancata convalida, ove prevista;
- utilizzo di un biglietto da 60 o 75 minuti scaduto;
- convalida eseguita dopo l’inizio dei controlli oppure alla vista degli agenti accertatori;
- titolo di viaggio convalidato in modo irregolare (più volte o illeggibile);
- biglietto acquistato con l'app di Tpl Fvg o con carta di credito o debito al momento dei controlli o alla vista degli agenti verificatori;
- titolo non valido per la tratta percorsa;
- passeggero in possesso di un abbonamento annullato dall'azienda dopo che se n'era richiesto il rimborso;
- titolo non valido per il servizio su cui si sta viaggiando (per esempio, abbonamento urbano per la rete di Udine utilizzato sulla rete urbana di Pordenone);
- biglietto o abbonamento alterato, strappato, imbrattato o contraffatto;
- abbonamenti emessi dalle emettitrici automatiche di Trieste Trasporti o Arriva Udine (sui quali è necessario scrivere i propri dati a penna) senza dati o senza convalida;
- biglietto acquistato via SMS in assenza del messaggio di conferma.
Convalida tardiva del titolo di viaggio
È sempre sanzionabile la convalida effettuata dopo l’inizio dei controlli o alla vista degli agenti verificatori, oppure pochi secondi prima del loro accesso a bordo o immediatamente prima della discesa dall’autobus, nel caso in cui i controlli avvengano alla fermata.
Le aziende consorziate e Tpl Fvg sono in grado di tracciare con precisione ogni attività e operazione, inclusi il momento della convalida, la posizione del mezzo e l’orario esatto in cui i controlli sono iniziati. Convalidare il titolo alla vista degli agenti non è sufficiente per evitare la sanzione.
Può capitare che l’orario riportato sulla sanzione risulti successivo a quello della convalida del biglietto esibito dal passeggero. Questo non inficia la validità della sanzione: la redazione del verbale, infatti, richiede in media dai 4 ai 6 minuti, e l’orario indicato sul verbale è quello di emissione e stampa del verbale stesso, e non quello in cui sono iniziati i controlli.
Abbonamento dimenticato o momentaneamente non disponibile al momento del controllo
Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, i viaggiatori sprovvisti di abbonamento al momento del controllo, anche quando questi non siano in grado di esibirlo per cause temporanee (come, per esempio, il cellulare scarico), possono regolarizzare la propria posizione entro cinque giorni solari dall'accertamento. Per farlo, occorre presentarsi presso uno sportello o una biglietteria aziendale con un abbonamento valido acquistato in data e orario antecedenti all’accertamento. In questi casi, è prevista una sanzione amministrativa di 5,00 euro.
Se l’abbonamento viene esibito oltre il termine di cinque giorni o non viene esibito affatto, si applica la sanzione ordinaria per mancato possesso del titolo di viaggio.
Utilizzo della videosorveglianza per contrastare l'evasione tariffaria
Ai sensi del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), Tpl Fvg e le aziende consorziate possono utilizzare le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza a bordo degli autobus come mezzo di prova per contrastare l’evasione tariffaria e per l'identificazione dei trasgressori, nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.
Il mancato rispetto delle norme previste dal regolamento di viaggio di Tpl Fvg - per violazioni diverse da quelle relative ai titoli di viaggio - comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 20,00 euro a 108,00 euro, ai sensi della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23. Il regolamento completo è disponibile qui.
Gli importi delle sanzioni applicate dalle aziende consorziate di Tpl Fvg sono indicati qui.
Sono considerate violazioni le seguenti condotte (l'elenco deve ritenersi indicativo e non esaustivo):
- salire o scendere dalla porta non prevista;
- occupare più di un posto a sedere;
- ostacolare passaggi, ingressi o uscite;
- sporgersi dai finestrini o gettare oggetti;
- accedere alla cabina di guida;
- fumare a bordo (compresi dispositivi elettronici);
- tenere comportamenti molesti o sconvenienti;
- distrarre o ostacolare il conducente;
- azionare dispositivi di sicurezza senza motivo;
- svolgere attività commerciali o informative non autorizzate;
- mangiare o bere a bordo;
- salire con strumenti potenzialmente offensivi;
- trasportare materiali pericolosi, nocivi o maleodoranti;
- salire in stato di ebbrezza o in condizioni igieniche o psicofisiche alterate;
- viaggiare con ferite non protette o malattie trasmissibili senza adeguati presidi;
- danneggiare o imbrattare gli autobus o i materiali informativi a bordo;
- uso scorretto di dispositivi elettronici (se causa disturbo);
- trasporto di cani senza museruola;
- violazioni alle disposizioni sul trasporto di bagagli.
Le violazioni amministrative indicate sopra, accertate e applicate da Tpl Fvg, non escludono l’applicazione di sanzioni più gravi qualora altre norme lo prevedano. Per esempio, la falsificazione o l’uso di titoli di viaggio contraffatti può costituire reato penale. In particolare:
- l’articolo 462 del codice penale prevede che la falsificazione o l'alterazione dei titoli di viaggio sia punita con la reclusione fino a un anno e una multa fino a 206,00 euro;
- l'articolo 465 del codice penale prevede che l'uso di biglietti contraffatti sia punito con una sanzione amministrativa da 103,00 a 619,00 euro.
Anche il fumo a bordo comporta sanzioni amministrative specifiche fino a 275,00 euro, raddoppiate se la violazione avviene in presenza di donne in gravidanza o bambini.

I controlli
I controlli possono avvenire a bordo e a terra